Art. 15.
(Competenze del Ministro della difesa).

      1. Il Ministro della difesa:

          a) disciplina, con proprio decreto, l'ordinamento degli uffici dell'AISE e la loro articolazione in reparti, in attuazione delle disposizioni approvate dal CNS;

          b) esercita le funzioni di vigilanza e di controllo generale sulle attività dell'AISE e per quanto riguarda la gestione delle risorse finanziarie di carattere riservato assegnate all'AISE;

          c) dispone l'utilizzazione delle risorse umane e tecniche delle Forze armate a sostegno dell'attività di ricerca informativa dell'AISE effettuata attraverso l'intercettazione elettronica dei segnali, delle comunicazioni e delle immagini satellitari;

          d) consente che le risorse di cui alla lettera c), siano messe a disposizione dell'AISI, su richiesta del Direttore esecutivo del'AISI;

          e) dispone l'utilizzazione delle risorse tecniche dell'AISE per le eventuali esigenze di comunicazione, richieste dal Ministro degli affari esteri;

          f) impiega l'AISE, per specifiche operazioni, per le esigenze delle Forze armate, di intesa con il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza;

          g) propone al CNS, di intesa con il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, la nomina del direttore dell'AISE;

 

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          h) designa, su proposta del direttore dell'AISE e per la successiva nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il vice direttore e i capi reparto dell'AISE;

          i) ordina il supporto tecnico dell'AISE alle Forze di polizia nelle attività di prevenzione di reati di particolare gravità per la difesa della legalità repubblicana, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri;

          l) assicura il necessario collegamento tra l'AISE e il RIS-Difesa.